Scadenzario
Con il Decreto Milleproroghe 2023 viene prorogato dal 31/12/2023 al 31/12/2024 il termine ultimo per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi di istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero della Cultura ed altre sedi ministeriali vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio
Se l’installazione di impianti fotovoltaici / solari termici su edifici a servizi di attività soggette al controllo di prevenzione comporta la valutazione del progetto antincendio ai sensi del DPR 151/2011, fino al 31/12/2024 i termini per tale valutazione sono ridotti da 60 a 30 giorni.
Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata dovranno essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
Queste sostanze e quelle classificate SVHC (estremamente preoccupanti dal regolamento REACH) dovranno essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile. A tale scopo, ogni 5 anni i gestori degli stabilimenti dovranno inviare all’autorità competente un’analisi delle possibili alternative, in base alla quale l’autorità potrà richiedere l’aggiornamento o il rinnovo dell’autorizzazione.
Per adeguarsi a tali prescrizioni, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio al 28/8/2020, in cui le sostanze o le miscele sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1/1/2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente sulla base della suddetta relazione presentata dal gestore
Sono considerati «esistenti» gli impianti messi in esercizio prima dal 20/12/2018 o previsti in un’autorizzazione alle emissioni, AUA o AIA rilasciate prima del 19/12/2017 e messi in esercizio entro il 20/12/2018.
Dal 1/1/2025 (1/1/2030 se con potenza inferiore a 5 MW) gli impianti esistenti (anche se precedentemente non ricadenti nell’obbligo di autorizzazione) dovranno rispettare i limiti previsti in autorizzazione / AVG.
Entro 2 anni prima di tali date (1/1/2023 – 1/1/2028) i gestori dovranno presentare:
a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;
b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all'obbligo di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 269 secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;
c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni;
d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni.
Scade il termine previsto dalla Regione Emilia Romagna per denunciare al Comune la quantità e la qualità delle acque utilizzate nel ciclo produttivo e scaricate nella pubblica fognatura.
Compete alle Regioni stabilire i modi ed i termini per la presentazione della denuncia delle acque scaricate e per la concreta determinazione della tariffa da applicare.
Scadenza del pagamento dei contributi annuali per l’uso di radiocomandi installati su gru, argani e paranchi soggetti ad autorizzazione generale.
Scade il termine per presentare alla Regione ed alla A.S.L. la relazione sulle attività di utilizzo, smaltimento e bonifica dell’amianto effettuate nel corso dell’anno precedente.
Entro questa data gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso devono effettuare una comunicazione annuale dell'attività relativa all'esercizio dell'anno precedente (modello conforme all'All. 2D-2 della delibera Regione ER 2236/2009). Questa comunicazione è da inviare solamente alla Provincia e non più anche a Regione, ARPA e Comune La relativa modulistica è scaricabile dai siti internet delle rispettive Province.
Entro il 1° marzo di ogni anno, i produttori, gli importatori e gli altri soggetti devono denunciare alla CCIAA i quantitativi immessi sul mercato nell’anno precedente dei seguenti prodotti:
Pitture:
- pitture opache per pareti e soffitti interni;
- pitture lucide per pareti e soffitti interni;
- pitture per pareti esterne di supporto minerale;
- pitture per finiture e tamponature da interni/esterni;
- vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne;
- impregnanti per legno;
- primer;
- primer fissanti;
- pitture monocomponenti ad alte prestazioni;
- pitture bicomponenti ad alte prestazioni;
- pitture multicolori;
- pitture per effetti decorativi.
Prodotti per carrozzeria:
- prodotti preparatori e di pulizia;
- stucco / mastice;
- primer;
- strato di finitura (topcoat);
- finiture speciali.
Termine entro il quale il produttore di imballaggi in sughero, ai fini della forfetizzazione del versamento del Contributo Ambientale Conai, dichiara la quantità totale di imballaggi di sughero immessi al consumo nell’anno precedente. Sulla base di questa dichiarazione viene calcolato il contributo ambientale dovuto per l’anno in corso, che viene versato al ricevimento della relativa fattura.