COMPENSO PER COPIA PRIVATA: dichiarazione trimestrale SIAE
15 marzo (4° trimestre 2023)
ATTENZIONE: il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 giugno 2019 ha modificato l’Allegato Tecnico del decreto ministeriale 20 giugno 2014 riformulando l’art. 4, già annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4938 del 2017, e introducendo una specifica disciplina per le esenzioni. Le condizioni per usufruire dell’esenzione sono stabilite dal Decreto del Direttore Generale Biblioteche e Istituti culturali n. 778 del 30 agosto 2019.
Modalità: dichiarazione trimestrale alla SIAE utilizzando i tracciati scaricabili dal sito della Siae https://www.siae.it/it/utilizzatori/altri-servizi-bollini-certificazioni-dati-e-statistiche/copia-privata/copia-privata
La dichiarazione deve essere presentata via e-mail all’indirizzo copiaprivata@siae.it, entro la scadenza di ogni trimestre di ciascun anno, per gli apparecchi di registrazione e i supporti vergine ceduti nel corso del medesimo anno solare.
Soggetti interessati: i fabbricanti e gli importatori nel territorio italiano, per fini commerciali, di apparecchi di registrazione e di supporti vergine.
Casi di esenzione
Il compenso per Copia Privata “non è dovuto in caso di uso di apparecchi e supporti di registrazione manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi per uso privato, ivi incluso l’uso esclusivamente professionale” (art. 4 comma 1 dell’All. Tecnico al D.M. 20.6.2014 come riformulato dal D.M. 18.6.2019).
Tra gli altri sono considerati esenti dal compenso i seguenti casi:
- Apparecchi e supporti di registrazione esportati verso altri paesi;
- Apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico;
- Apparecchi e supporti di registrazione, ivi comprese le consolle per videogioco, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
- Apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
- Apparecchi e supporti di registrazione ceduti, anche per il tramite di centrali di committenza, alle amministrazioni pubbliche, così come definite dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (art. 4, comma 2 dell’All. Tecnico al D.M. 20.6.2014 come riformulato dal D.M. 18.6.2019).
Comunicazione delle cessioni in esenzione
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’All. Tecnico al DM 20.6.2014, come riformulato dal D.M. 18.6.2019 i soggetti di cui all’art., 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, devono inviare apposita comunicazione delle cessioni esenti relativa alle cessioni di apparecchi e supporti esenti dal compenso per Copia Privata, secondo le seguenti modalità stabilite dal Decreto del Direttore Generale Biblioteche e Istituti culturali n. 778 del 30 agosto 2019.